Ministro Maroni, nulla da dichiarare?
Di seguito le interrogazioni Radicali sull'applicazione delle leggi speciali sul calcio alle quali il Ministro degli interni Maroni non ha ancora risposto.
a questo link invece i comunicati precedenti dei Radicali
http://lnx.mariostaderini.it/staderini/?q=node/415
Atto n. 4-02000
Pubblicato il 24 settembre 2009
Seduta n. 258
Senatori Marco PERDUCA e Donatella PORETTI - Al Ministro dell'interno. -
Premesso che:
dal 1989 è vigente una disciplina speciale per le manifestazioni sportive che ha introdotto nell'ordinamento italiano specifici provvedimenti di prevenzione (cosiddetto Daspo - divieto di accedere alle manifestazioni sportive) e specifiche fattispecie penali;
il decreto-legge n. 8 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2007, dispone, al comma 1 dell’art. 9 (“Nuove prescrizioni per le società organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del calcio”) che “È fatto divieto alle società organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del calcio, responsabili della emissione, distribuzione, vendita e cessione dei titoli di accesso, di cui al decreto ministeriale 6 giugno 2005 del Ministro dell'interno, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno 2005, di emettere, vendere o distribuire titoli di accesso a soggetti che siano stati destinatari di provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, ovvero a soggetti che siano stati, comunque, condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive”;
con il decreto del Ministero dell'interno del 15 agosto 2009 sono state definite, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge citato, “le modalità di verifica, attraverso la questura, della sussistenza dei requisiti ostativi di cui al comma 1 dei nominativi comunicati dalle società sportive interessate”;
con la determinazione n. 27 del 17 agosto 2009, l’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive ha determinato che, a partire dal campionato in corso, le società di calcio devono garantire la disponibilità della tessera del tifoso, strumento approvato dall’Osservatorio il 23 aprile 2008 quale modalità di attuazione del citato articolo 9, che prevede il nulla osta preventivo da parte della questura ai fini del rilascio da parte delle società di calcio;
con medesima determinazione n. 27 l’Osservatorio chiariva che “sono temporaneamente escluse dal programma quelle persone condannate per reati da stadio anche con sentenza non definitiva, fino al completamento dei 5 anni successivi alla condanna medesima” e che “la tessera del tifoso non può essere, altresì, temporaneamente rilasciata a coloro che sono attualmente sottoposti a DASPO, per tutta la durata del provvedimento stesso”;
sul modulo di richiesta della tessera del tifoso, pubblicato sul sito del Ministero dell’interno nella pagina dell’Osservatorio sulle manifestazione sportive, è previsto che il cittadino richiedente deve autocertificare “di non essere destinatario di provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (divieto di accesso ai luoghi ove si disputano manifestazioni sportive), di non essere sottoposto alle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423”, nonché di non essere stato comunque condannato anche con sentenza non definitiva per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive (e quindi senza il limite temporale dei 5 anni indicato nella determinazione n. 27 dell'Osservatorio);
sul modulo di richiesta della tessera del tifoso messo a disposizione dalla Lega Calcio Pro è previsto che il cittadino richiedente deve autocertificare, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, “di non essere stato destinatario di DASPO (provv. art. 6 Legge 401/89 - misure di prevenzione), di non essere sottoposto a misure di prevenzione ai sensi della legge n. 1423 del 1956, di non essere stato condannato (anche con sentenza non definitiva) per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive”;
considerato che:
il decreto-legge n. 8 del 2007 in nessuna sua parte menziona la tessera del tifoso né un preventivo nulla osta generalizzato da parte della questura, ponendo in capo ai club un divieto di vendita dei biglietti a determinati soggetti, peraltro non facendo distinzioni tra spettatori di “casa” e spettatori “ospiti”;
il decreto del Ministero dell'interno del 15 agosto 2009 in nessuna sua parte menziona la tessera del tifoso né fa distinzioni tra spettatori di “casa” e spettatori “ospiti”, individuando nella data di inizio della stagione calcistica 2009-2010 il termine a partire dal quale si applicano le disposizioni;
l’articolo 9 del citato decreto-legge letteralmente esclude dalla possibilità di ottenere titoli di accesso agli stadi soggetti che, anche nel remoto passato, siano stati destinatari di un Daspo, ovvero abbiano subito una condanna - anche solo di primo grado - per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, circostanza che appare in contrasto con diverse norme costituzionali, atteso che provvedimenti di tale tipo possono essere stati adottati anche più di dieci anni orsono;
l’interpretazione restrittiva fornita dalla determinazione del 17 agosto 2009 dell’Osservatorio non appare conforme alla norma di legge, rispetto alla quale è gerarchicamente subordinata, e ciò nonostante non sembra essere sufficientemente esaustiva, atteso che il soggetto che è stato condannato negli ultimi 5 anni per reati “da stadio” ha nella normalità dei casi già scontato - per il medesimo fatto - la misura interdittiva del Daspo, che, è noto, viene normalmente emesso sulla base della semplice denuncia ex art. 6, comma 1, della legge n. 401 del 1989;
la ratio legislativa prevede il nulla osta della questura quale verifica delle condizioni che escludano la pericolosità attuale del soggetto richiedente;
il terminale CED del Ministero dell’interno tiene conto solo dei cosiddetti “precedenti di polizia”, senza dar conto dell’esito di eventuali procedimenti penali e della sorte dei Daspo;
sul quotidiano "La Gazzetta dello sport" è apparso un articolo in cui si riportava che 10 euro costituiscono il costo medio per il rilascio della tessera del tifoso, e che la stessa sarà utilizzabile anche per una serie di servizi commerciali che nulla hanno a che vedere con gli obblighi di legge, tra cui anche l’utilizzo come carta di credito,
SI CHIEDE DI CONOSCERE:
-perché non sia stato previsto, anziché un sistema di controllo generalizzato da parte delle questure, una modalità che consenta di controllare solo i soggetti cui non possono essere venduti i biglietti, ad esempio attraverso la comunicazione da parte della questura alle società calcistiche dell’elenco aggiornato delle persone cui è fatto divieto di accesso allo stadio;
- se sia attualmente operativo il sistema informatico che, ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Ministero dell'interno del 15 agosto 2009, deve consentire i collegamenti tra la questura e le società calcistiche ed i concessionari del servizio di vendita dei biglietti ai fini del rilascio del nulla osta, ed in caso contrario se ed in quale modo oggi avvenga la verifica dei requisiti ostativi nella vendita dei titoli di accesso allo stadio, sia per il settore ospiti che gli altri settori dello stadio;
- perché la “tessera del tifoso” sia stata definita obbligatoria dal Ministero in indirizzo nonostante il citato decreto ministeriale dell'interno del 15 agosto 2009 individui differenti modalità per verificare la sussistenza dei requisiti ostativi alla vendita dei biglietti di una partita di calcio;
- come mai, visto che l’articolo 9 del decreto-legge n. 8 del 2007 non fa distinzione tra biglietti del settore “ospiti” o biglietti per gli altri settori dello stadio, la “tessera del tifoso” sia obbligatoria solo per l’acquisto dei biglietti del “settore ospiti”;
se in occasione delle partite tra Genoa e Sampdoria, Inter e Milan, Torino e Juventus, Roma e Lazio, i tifosi della squadra ospite dovranno avere la tessera del tifoso;
- quali modalità vengano oggi adottate per assicurare la verifica da parte della questura dei requisiti ostativi nel caso della vendita di biglietti per i settori diversi dal “settore ospiti", nonché se il Ministro in indirizzo preveda di rendere obbligatoria la “tessera del tifoso”, a partire dalla stagione 2010-2011, anche per i settori diversi da quello “ospiti”;
- se possano ottenere il nulla osta della questura per il rilascio dei biglietti i cittadini che si trovino nelle seguenti condizioni: a) essere stati destinatari di un provvedimento di Daspo interamente scontato; b) essere stati destinatari di un Daspo annullato per illegittimità; c) aver subito una condanna - anche non definitiva - negli ultimi 5 anni per reati da stadio ed aver scontato il Daspo comminato per il medesimo episodio; d) aver subito una condanna da stadio già espiata; e) essere sottoposto a misure di prevenzione ai sensi della legge n. 1423 del 1956; f) aver patteggiato la pena in un processo per reati da stadio; g) essere stato destinatario di un Daspo della durata di tre mesi; h) essere stato destinatario di una diffida ai sensi dell'articolo 6, comma 1, ultimo capoverso della legge n. 401 del 1989;
in base a quale norma non possa essere rilasciata la tessera del tifoso, o anche un titolo di accesso agli stadi, alla persona sottoposta alle misure di prevenzione di cui alla legge n. 1423 del 1956;
- quali siano le ragioni per le quali si prevede eventualmente di considerare tra i motivi ostativi al rilascio del nulla osta l’aver subito una condanna per reati da stadio, con o senza il limite temporale quinquennale, qualora il Daspo sia stato già scontato per quel fatto e dunque sia cessata la presunzione di pericolosità del soggetto;
- con quali modalità sia assicurato il diritto di coloro che sono stati assolti nei procedimenti penali o hanno avuto il Daspo sospeso o revocato da parte dell’autorità giudiziaria amministrativa a far accertare l'assenza di motivi ostativi;
chi sia il soggetto abilitato a comunicare al cittadino il diniego del nulla osta, se tale provvedimento contenga le relative motivazioni, nonché quale sia il rimedio giuridico esperibile dal cittadino avverso il diniego illegittimo al rilascio della tessera del tifoso a seguito di mancato nulla osta della questura;
se per le partite relative alle competizioni internazionali i tifosi stranieri dovranno avere la tessera del tifoso e, in caso contrario, se si intendano adottare per le partite ritenute a rischio le medesime limitazioni che si adottano per le partite tra squadre italiane;
- se il Ministro ritenga opportuno intervenire, per quanto di competenza, per:
a) per proporre al Parlamento la modifica dell’articolo 9 del decreto-legge del 2007 nelle parti ad avviso degli interroganti palesemente incostituzionali, a cominciare dal riferimento anche a chi ha subito provvedimenti Daspo e condanne già scontate;
b) per far uniformare e modificare i modelli per la richiesta della tessera del tifoso predisposti da Lega Calcio ed Osservatorio, che obbligano i cittadini ad autocertificare circostanze contraddittorie, tra cui di non essere sottoposto a misure di prevenzione ai sensi della legge n. 1423 del 1956, mentre non prevedono il riferimento ai cinque anni dalla condanna come invece fa la determinazione del 17 agosto 2009 dell’Osservatorio stesso;
c) per chiarire che la suddetta tessera del tifoso non può costituire un aggravio economico per il cittadino, e deve quindi essere rilasciata gratuitamente dalle società calcistiche anche senza prevedere obbligatoriamente l’utilizzo a fini commerciali diversi dall’acquisto dei biglietti di calcio.
Atto n. 4-02001
Pubblicato il 24 settembre 2009
Seduta n. 258
PERDUCA , PORETTI - Al Ministro dell'interno. -
Premesso che:
dal 1989 è vigente una disciplina speciale per le manifestazioni sportive che ha introdotto nell'ordinamento italiano specifici provvedimenti di prevenzione (cosiddetto Daspo - divieto di accedere alle manifestazioni sportive) e specifiche fattispecie penali;
il decreto-legge n. 8 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2007, dispone, al comma 1 dell’art. 9 (“Nuove prescrizioni per le società organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del calcio”) che “È fatto divieto alle società organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del calcio, responsabili della emissione, distribuzione, vendita e cessione dei titoli di accesso, di cui al decreto ministeriale 6 giugno 2005 del Ministro dell'interno, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno 2005, di emettere, vendere o distribuire titoli di accesso a soggetti che siano stati destinatari di provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, ovvero a soggetti che siano stati, comunque, condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive”;
considerato che:
dopo 20 anni di applicazione della legislazione speciale in materia di manifestazioni sportive è opportuno conoscere il quadro della situazione complessiva, comprensiva sia dei provvedimenti di polizia che di quelli della magistratura, nonché l'impegno per lo Stato nell'assicurare l'ordine pubblico;
è notorio come gli stadi italiani per molti anni non abbiano rispettato le norme di sicurezza, tanto che il 21 aprile 2009 il presidente della LegaPro ha dichiarato: “Abbiamo 15 stadi a norma in Prima Divisione e 10 in Seconda Divisione, speriamo di risolvere il problema della sicurezza negli stadi con la tessera del tifoso”;
durante l'audizione in 1a Commissione permanente del Senato del 10 settembre 2008, il Ministro dell’interno ha dichiarato che gli stadi di calcio sono quasi tutti a norma, e che "quelli non a norma hanno ricevuto delle deroghe, da me sospese a partire dall'ultima giornata. Quindi, già da domenica scorsa per i campionati della serie minori e a partire dalla prossima giornata per la serie A, non potranno svolgersi le partite negli stadi non a norma. Il problema delle deroghe è che poi si continua con esse: quindi, basta deroghe. Vi è stato il tempo necessario per la messa a norma; chi non lo ha fatto lo farà nei prossimi giorni oppure la partita si giocherà da un'altra parte o a porte chiuse”;
il questore di Parma il 29 agosto 2009, dopo che la partita Parma-Catania era stata autorizzata con ordinanza d’emergenza dal Sindaco non essendo lo stadio Tardini a norma, ha dichiarato “lo strumento dell'ordinanza si può usare solo in via eccezionale e una volta, altrimenti tutti potrebbero evitare gli adeguamenti di sicurezza. Bisogna fare quello che prescrive la legge, altrimenti il prefetto dovrà prendere provvedimenti",
SI CHIEDE DI CONOSCERE:
- con riferimento al periodo dal 1989 ad oggi, quanti cittadini italiani siano stati destinatari di provvedimenti Daspo, quanti di essi debbano ancora scontare tale provvedimento, quanti siano stati i denunciati per reati “da stadio”, quanti siano i cittadini condannati con sentenza per reati da stadio e quanti siano i cittadini che hanno patteggiato la pena per medesima tipologia di reati; quanti siano i destinatari di una diffida ai sensi dell'articolo 6, comma 1, ultimo capoverso della legge n. 401 del 1989;
- se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanti provvedimenti Daspo siano stati annullati dalla magistratura dal 1989 ad oggi; di quante denunce per fatti commessi in occasione di manifestazioni sportive abbiano avuto, dal 1989 ad oggi, come esito nei processi di primo grado la condanna del denunciato, quante l'assoluzione, quante siano ancora in corso;
- quali siano i dati relativi all’impiego delle Forze dell’ordine nel corso della stagione 2008-2009 nell’ambito della gestione dell’ordine pubblico nelle manifestazioni sportive, con particolare riferimento alla media degli agenti utilizzati per ciascun fine settimana a livello nazionale nella passata stagione e la media della stagione in corso, nonché i dati relativi all’impiego delle Forze dell’ordine nel corso delle stagioni precedenti;
- quante partite, nel corso della stagione 2008-2009, siano state oggetto di provvedimenti di limitazione dell’accesso agli stadi emanati con ordinanza prefettizia, nonché nel campionato in corso;
quanti e quali siano gli stadi di serie A, B e LegaPro che non rispettano le norme di sicurezza per l’esercizio degli impianti sportivi definite dal decreto ministeriale del 18 marzo 1996, e successive modificazioni, nonché le altre norme previste dall’ordinamento, e per quali motivi siano state eventualmente concesse delle deroghe e quali provvedimenti il Ministro intenda adottare al riguardo.
Atto n. 4-02002
Pubblicato il 24 settembre 2009
Seduta n. 258
PERDUCA , PORETTI - Al Ministro dell'interno. -
Premesso che:
in occasione della partita Siena-Roma, tenutasi il 13 settembre 2009, il Prefetto di Siena con ordinanza del 7 settembre 2009 ha assunto le seguenti disposizioni: a) vendita dei biglietti del settore ospiti ai soli tifosi individuati dalla società Associazione sportiva Roma; b) vendita dei biglietti del settore ospiti presso le ricevitorie individuate a Roma d’intesa con la Questura; c) vendita dei biglietti degli altri settori ai soli residenti nella provincia di Siena;
l’Associazione sportiva Roma ha comunicato sul proprio sito e mediante i principali organi di informazione che, “in relazione alla gara Siena - Roma in seguito alla determinazione del Comitato per la sicurezza delle manifestazioni sportive (CASMS) del 7 settembre 2009 e ai successivi disposti concordati con la Questura di Roma, sarà possibile accedere al settore Ospiti dello Stadio "Artemio Franchi - Montepaschi Arena di Siena" solo a chi, avendo acquistato il biglietto per la partita attraverso specifiche modalità, avesse viaggiato, pagando 10 euro, con i pullman predisposti dalla medesima società sportiva;
il decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2007, dispone, al comma 1 dell’art. 8 che “è vietato alle società sportive corrispondere in qualsiasi forma, diretta o indiretta, a soggetti destinatari di provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n, 401, o di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero a soggetti che siano stati, comunque, condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, sovvenzioni, contributi e facilitazioni di qualsiasi natura, ivi inclusa l'erogazione a prezzo agevolato o gratuito di biglietti e abbonamenti o titoli di viaggio. E' parimenti vietato alle società sportive corrispondere contributi, sovvenzioni, facilitazioni di qualsiasi genere ad associazioni di tifosi comunque denominate. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, sono definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalità di verifica, attraverso la questura, della sussistenza dei requisiti ostativi di cui al comma 1 per i nominativi comunicati dalle società sportive interessate”;
a quanto risulta agli interroganti un cittadino disabile residente a Roma si è visto ritirare, a seguito dell'ordinanza del Prefetto di Siena, l'accredito per il “settore disabili” che in precedenza la società Siena calcio aveva assicurato, e che per tale motivo non ha potuto seguire la partita in quanto le sue condizioni fisiche non gli consentivano di andare nel “settore ospiti” e di viaggiare con le modalità imposte;
risultano agli interroganti essere stati presenti alla partita, nel settore di tribuna, dirigenti dell'AS Roma, tra cui l'attuale direttore sportivo,
SI CHIEDE DI CONOSCERE:
- se il Ministro in indirizzo ritenga che sia compatibile con l'articolo 8 del decreto-legge n. 8 del 2007, nella parte in cui vieta alle società sportive di corrispondere contributi, sovvenzioni, facilitazioni di qualsiasi genere ad associazioni di tifosi comunque denominate, l'organizzazione da parte di una società calcistica dei pullman per il trasferimento dei propri tifosi verso la città dove si giocherà la partita;
- se corrisponda al vero, come comunicato dall'AS Roma, che il CASMS abbia prescritto alla medesima di rilasciare il biglietto della partita solo a chi si sarebbe recato a Siena mediante i pullman organizzati dalla società, modalità non prescritta dall'ordinanza del Prefetto di Siena;
- per quale motivo di ordine pubblico un cittadino disabile pur non residente nella provincia dove si gioca la partita non abbia potuto assistere alla medesima nel settore disabili, e se si intenda comunicare alle Prefetture di tenere conto nelle loro ordinanze restrittive dell'acquisto dei biglietti della specificità di alcune categorie di cittadini, come ad esempio i disabili, i cittadini non italiani, i cittadini tifosi della squadra di casa che risiedono in altra provincia;
- se la presenza in un settore diverso da quello "ospiti" dei dirigenti della squadra in trasferta (che, di regola non sono residenti nella provincia dove si gioca la partita) non costituisca una violazione dell'ordinanza prefettizia che vieta la vendita di biglietti per altri settori ai cittadini non residenti nella provincia.